STATUTO
ARTICOLO 1
È costituita in Siracusa un'associazione denominata "CENTRO CULTURALE EPICARMO".
ARTICOLO 2
II Centro garantisce a tutti i soci la libertà di pensiero di tutte le convinzioni religiose, politiche e morali. Asseconda ogni libera manifestazione culturale nel rispetto delle opinioni di ciascuno. Svolge la sua attività al di fuori di partiti e di organizzazioni politiche e sindacali.
ARTICOLO 3
II Centro ha lo scopo di promuovere libere esperienze culturali con particolare riguardo alla letteratura, alle arti visive ed al teatro, organizzando convegni di studio, conferenze e dibattiti, mostre, rappresentazioni ed esemplificazioni teatrali. Provvede alla raccolta ed alla conservazione di libri, riviste, documenti di interesse culturale e materiale iconografico. Può istituire premi per opere di letteratura e d'arte. Cura con particolare impegno la volorizzazione del patrimonio culturale, urbanistico ed ambientale di Siracusa e delle altre città della Provincia.
ARTICOLO 4
I soci si distinguono in: a) Soci fondatori b) Soci sostenitori c) Soci onorari d) Soci ordinari Sono SOCI FONDATORI coloro che intervengano, all'atto della costituzione, e versano, una quota di partecipazione di £ 50.000 (cinquantamila) ciascuno, nonché coloro che in seguito, allo stesso titolo e dietro versamento della somma anzidetta, saranno cooptati come Soci fondatori dal Consiglio Direttivo mediante delibera assunta all'unanimità ed a scrutinio segreto. Ai soci fondatori è fatto altresì obbligo del versamento delle quote annuali di associazione ordinaria, di cui appresso, pena la decadenza dalla quantità nel caso di mancato versamento per due anni consecutivi. Sono SOCI SOSTENITORI coloro che chiedono di far parte del Centro e contribuiscono alla formazione del patrimonio del sodalizio mediante elargizioni, donazioni, lasciti, sia in denaro che in beni mobili ed immobili. Sono SOCI ONORARI coloro ai quali, per riconosciuti particolari meriti, viene conferita l'appartenenza al Centro a titolo onorario e senza il versamento della quota associativa. Sono SOCI ORDINARI coloro che, avendo compiuto 18 anni chiedano di partecipare all'attività del Centro e versino la quota annuale associativa. La loro richiesta deve essere comunque accolta dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5
Sono Organi del Centro: a) L'Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei Sindaci Tutte le cariche hanno durata triennale. Ogni membro del Consiglio in carica, allo scadere del mandato, può essere rieletto. È escluso qualsiasi emolumento per i titolari di cariche sociali.
ARTICOLO 6
L'assemblea è costituita da soci che hanno la qualifica di socio fondatore; ad essa si può partecipare anche per delega data ad altro socio, ma ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente con invito scritto indicante l'ordine del giorno. L'invito deve essere recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, solo in casi di particolare urgenza, la convocazione dell'assemblea può avvenire ventiquattro ore prima della sua adunanza. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: a) Eleggere il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Sindaci. b) Determinare annualmente l'ammontare delle quote asso-ciative. c) Deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci fondatori. d) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi. e) Deliberare, in via di massima, sulle linee programmatiche del Centro e formulare i principi di base per le varie attività del sodalizio, nonché deliberare su tutto ciò che, per legge o per il presente Statuto, non sia di competenza del Consiglio direttivo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 7
II Presidente del Centro è eletto dall'Assemblea salvo quanto previsto dall'articolo seguente. Egli rappresenta il Centro a tutti gli effetti; dura in carica per un triennio e può essere rieletto; convoca l'Assemblea e presiede il Consiglio direttivo.
ARTICOLO 8
II componenti il Consiglio direttivo, in numero di nove, sono eletti dalla Assemblea. Il primo Consiglio direttivo ed il Presidente che ricoprirà la carica per il primo triennio sono eletti con l'atto costitutivo. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso elegge nel proprio seno il Vice-Presidente, un Segretario ed il Tesoriere; il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Del Consiglio direttivo fanno parte, con voto consultivo, due soci ordinari, eletti tra gli stessi in loro assemblea convocata dal Presidente del Centro. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente diramata almeno tre giorni prima, sempre in forma scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; b) proporre le modifiche al presente Statuto; e) elaborare ed approvare i porgrammi e i piani finanziari del complesso dell'attività e per ogni singola iniziativa in armonia con le direttive di massima impartite all'Assemblea; d) assumere e licenziare il personale e) quant'altro del caso è opportuno ai fini della migliore gestione del Centro.
ARTICOLO 9
II Collegio sindacale è composto di tre membri eletti dall'Assemblea e scelti fra persone non appartenenti alla stessa ma possibilmente fra i soci ordinari. Il Collegio nomina un Presidente scelto fra i suoi componenti; esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I compiti del Collegio sindacale sono quelli previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio dei Sindaci partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 10
II patrimonio del Centro è costituito dalle quote di partecipazione dei soci fondatori, dalle quote di associazione dei soci ordinari, dalle somme versate dai soci sostenitori, da contributi, sovvenzioni, partecipazioni finanziarie destinate al Centro o a singole manifestazioni indette dallo stesso, provenienti da parte di Enti pubblici nazionali, oppure da singoli privati, nonché da eventuali donazioni a qualsiasi titolo al Centro pervenute. Fanno parte del suo patrimonio anche gli eventuali avanzi di gestione nonché i mobili e gli immobili che esso venisse a possedere.
ARTICOLO 11
In caso di scioglimento anticipato del Centro le somme e le attività mobiliari e immobiliari da esso possedute in por-prietà saranno destinate ad altro Ente benefico o a pubbliche istituzioni.
ARTICOLO 12
Per tutti i casi che non siano espressamente regolamentati dal presente Statuto, si fa riferimeto alle norme vigenti del Codice Civile
Rogato dal Notaio M.F. Costanza in Siracusa il 23.3.1987
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